Un, due, Tre…CSIamo

Strumenti, risorse e risposte chiare per accedere insieme ai benefici del Terzo Settore

L’Ufficio giuridico-fiscale del CSI, in queste FAQ, risponde alle domande più frequenti dal territorio associativo in merito al Terzo Settore. Per domande, informazioni o suggerimenti scrivere a fiscale@csi-net.it – giuridico@csi-net.it

Aggiornamento del 27 ottobre 2020

51. La nostra associazione ha deciso di adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore, optando per la sezione APS e mantenendo, al contempo, anche l’iscrizione nel registro CONI in qualità di ente sportivo dilettantistico. In assemblea straordinaria abbiamo optato per introdurre nella denominazione sociale il suffisso APSSD, al posto di quello ASD, finora utilizzato. Quali comunicazioni dobbiamo effettuare ai fini fiscali?

Ai fini fiscali, nell’immediato, sono necessarie due comunicazioni: la prima è quella di modifica della denominazione sociale per la quale si rende necessario il modello AA5/6 (se in possesso del solo codice fiscale), oppure AA7/8 (se in possesso anche di partita IVA). Inoltre, se la trasformazione in APS comporta lo svolgimento di attività nuove rispetto a quella sportiva dilettantistica già esercitata dal sodalizio, sarà necessario anche effettuare una nuova EAS, per la quale tuttavia si ha tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il cambiamento oggetto di comunicazione.

52. Come effettuare in concreto le modifiche alla denominazione sociale con i modelli sopra indicati, tenendo conto che a causa della pandemia in atto, anche gli Uffici delle Entrate sconsigliano i cittadini di recarsi presso le proprie sedi?

Non vi è alcuna necessità di recarsi presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate per svolgere gli adempimenti di comunicazione in questione. E’ possibile effettuare tutto comodamente dalle proprie abitazioni, avvalendosi dell’assistenza gratuita fornita dall’Ufficio Giuridico e Fiscale CSI. In particolare: i modelli di comunicazione delle variazioni relative a codice fiscale e partita iva (AA5/7 AA7/8, necessari non solo per le modifiche delle denominazioni, ma anche per i cambi sede, legale rappresentante o attività svolta), opportunamente compilati e sottoscritti, possono essere inviati a mezzo PEC ai corrispondenti indirizzi di posta elettronica certificata delle sedi territoriali ADE competenti per territorio. Al modello si allegano i documenti del legale rappresentante e lo statuto/verbale di assemblea in cui si è formalizzata  la modifica. L’agenzia risponderà successivamente inoltrando, stesso mezzo, il nuovo certificato di codice fiscale/P.Iva, aggiornato con le modifiche richieste

53. Di solito per queste pratiche ci rechiamo direttamente all’Agenzia delle Entrate. Non abbiamo notizia che possano effettuarsi anche a distanza. Potete indicarci gli estremi normativi relativi a queste nuove modalità di inoltro?

Certamente. Si chiamano “servizi agili” e ne ha parlato la stessa Agenzia con propria nota del 13 maggio 2020. Potete consultarla su questa pagina web:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/cs-13052020-al-via-i-servizi-di-assistenza-agili-certificati-e-domande-via-mail-e-pec-senza-andare-in-ufficio-online-la-guida-delle-entrate 

54. Non sappiamo come compilare i modelli AA5/7 e AA7/8. Come potete aiutarci?

Contattate i nostri uffici di assistenza : mail fiscale@csi-net.it/ tel. 06.68404574, dalle 14.00 alle 19.00 di ogni giorno. Vi aiuteremo a compilare i modelli  per la vostra associazione. Il servizio è gratuitamente offerto dal CSI per le associazioni regolarmente affiliate.

55. Perchè non pubblicate direttamente le bozze dei modelli sul sito internet del CSI Presidenza Nazionale?

Perché le variazioni conseguenti alle trasformazioni di associazioni (da ASD ad APS o APSSD) possono comportare lo svolgimento di nuove attività o la modifica di quelle esistenti (es. da sportiva a culturale e viceversa) e quindi dei codici ATECO da esporre sui modelli AA5/7 e AA7/8, nonché la necessità di trasmettere la eventuale dichiarazione EAS, conseguente a tali cambiamenti. Bozze e fac-simili sono utili esempi ma è preferibile adattare il servizio al caso specifico.

56. Sono un presidente di ASD . Purtroppo, non sono nelle condizioni di effettuare in autonomia la trasmissione delle comunicazioni (es. per mancanza degli strumenti elettronici necessari), impossibilità personale, ecc.) o la EAS. Come potete aiutarmi?

Fate richiesta del servizio telematico gratuito CSI al vostro comitato CSI di appartenenza. L’Ufficio Giuridico e Fiscale – su richiesta del comitato –  provvederà alla trasmissione telematica – tramite intermediario abilitato – e vi farà pervenire le relative ricevute di invio

57. Di quali documenti, software o informazioni abbiamo necessità per aprire o modificare i dati connessi al codice fiscale, alla partita iva oppure alla EAS?

Per il codice fiscale, oltre al citato modello AA5/6 (scaricabile dalla rete in formato PDF editabile) , è necessario solitamente allegare anche atto costitutivo e statuto o , a seconda dei casi, il verbale dell’assemblea da cui emergono le modifiche oggetto di comunicazione, il tutto accompagnato sempre documenti del L.R.. Per l’apertura  della partita IVA invece è necessario, oltre al modello aa7/8 (anch’esso scaricabile in formato PDF edit) e ai documenti di identità del L.R., anche valutare attentamente il codice attività che si inserisce sul modello, e rammentarsi di inviare contestualmente alla SIAE la comunicazione di opzione per il regime forfettario legge 398, dopo averne esaminato, ovviamente, la convenienza, caso per caso. Si rammenta che tale regime, è allo stato attuale, optabile anche dalle APS e APSSD (oltre che dalle ASD pure)  fintanto che non entreranno in vigore i nuovi regimi previsti dal CTS, probabilmente nel 2022. Per la EAS, se l’associazione intende provvedere autonomamente, si rende necessaria la richiesta del sistema INTERNET o ENTRATEL dell’Agenzia delle Entrate e la gestione del Desktop telematico. In alternativa si può ricorrere ai servizi di CAF e consulenti abilitati oppure,  come già indicato nelle FAQ precedenti, ricorrere ai servizi gratuiti del CSI.

58. La nostra associazione è già in possesso del codice fiscale ma adesso dobbiamo registrare statuto e atto costitutivo. Possiamo fare tutto “on line” oppure per questo adempimento dobbiamo recarci necessariamente in Agenzia delle Entrate?

Anche la registrazione di atto costitutivo e statuto (o quella del solo statuto per le associazioni già costituite) può essere svolta a distanza, in base ai protocolli agili dell’Agenzia delle Entrate. Esistono diversi canali per inoltrare i documenti: quello che raccomandiamo è la PEC, considerato il valore probatorio attribuito dalla legge a tale sistema.  Alla richiesta andranno allegati, previa scannerizzazione,  gli atti da registrare (fotografare le copie originali recanti la firma dai soci ), i contrassegni telematici dei bolli se dovuti, il modello 69 di richiesta della registrazione (firmato), la copia del modello f24 con cui si provvede al versamento dell’imposta di registro 200 euro, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente dichiara di essere in possesso dell’originale dell’atto e che l’immagine inviata è conforme al predetto originale; l’impegno del richiedente a depositare in ufficio un originale dell’atto allorquando lo stato emergenziale sarà terminato, la copia del documento di identità del richiedente. Per ciascuno dei documenti indicati è possibile richiedere assistenza gratuita all’Ufficio Giuridico e Fiscale CSI  (mail: fiscale@csi-net.it; tel 06.68404574  E’ consigliato, prima di effettuare l’adempimento, che si intende procedere alla registrazione agile. 

59. La nostra associazione è una ASD già iscritta nel registro CONI, che ha deliberato la trasformazione in APSSD per beneficiare anche dell’iscrizione nel Terzo Settore: abbiamo diritto all’esenzione dei bolli in sede di registrazione del nuovo statuto? Se si, come comunicare tale diritto all’Agenzia delle Entrate?

Sì, in quanto la APSSD è un soggetto il cui statuto risponde contestualmente ai requisiti imposti dal CTS per l’associazionismo di promozione sociale e all’art 90 legge 289 del 2002 per l’associazionismo sportivo. Nel caso di specie l’associazione, in quanto già ASD,  dovrà allegare, oltre ai documenti indicati nella precedente FAQ (ad esclusione dei bolli ovviamente) anche il certificato di iscrizione al registro CONI per l’anno in corso e la richiesta di esenzione : ai sensi dell’art.27-bis, Tabella B, DPR 642/72, si considerano esclusi dell’imposta di bollo tutti gli “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

60. Siamo una APS già iscritta nei relativi registri ma intendiamo adeguarci anche alla normativa in materia di sport dilettantistico per iscriverci nel registro CONI. Possiamo fruire dell’esenzione da bolli in sede di registrazione del nuovo statuto?

Sì, perché anche le APS iscritte nei relativi registri beneficiano, similmente alle ASD, dell’esenzione generalizzata sui bolli. Nella fattispecie, in sede di registrazione agile dello statuto, l’associazione richiedente dovrà allegare l’attestato di iscrizione nel registro APS, vigente per l’anno in corso e la richiesta di esenzione:  ai sensi dell’articolo 82 comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017 (codice del Terzo Settore), dal 1° gennaio 2018 la scrivente associazione di promozione sociale è esente dal pagamento dell’imposta di bollo su tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti.

61. È obbligatorio utilizzare l’acronimo APSSD oppure è possibile utilizzare anche quello ASDPS?

Entrambe le “sigle” sono legittime perchè ciò che conta evidenziare, nelle comunicazioni sociali,  è che l’associazione è sia sportiva dilettantistica (iscritta nel registro CONI) che di promozione sociale (iscritta nel registro APS, futuro RUNTS) 

62. Per fruire dei servizi gratuiti dell’Ufficio Giuridico e Fiscale è necessario essere affiliati al CSI?

Sì, le richieste da parte di associazioni non affiliate al CSI non saranno prese in considerazione. Nelle comunicazioni con l’ufficio è necessario segnalare sempre il codice di affiliazione al CSI 

Aggiornamento del 9 ottobre 2020

39. Abbiamo appreso della recente pubblicazione del DM 106/2020 con il quale viene finalmente istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Ma quando entrerà concretamente in funzione?

Il DM 106 del 15 settembre scorso, istituisce il RUNTS, stabilendone funzioni ed organizzazione territoriale in coerenza con i principi esposti nella Legge Delega  6 giugno 2016, n. 106 e del D.Lgs 117 del 2017. Tuttavia la sua entrata in funzione non è immediata. Occorreranno ulteriori sei mesi per giungere alla piena operatività che pertanto è prevista per la primavera 2021.

40. Nell’attesa che il RUNTS entri pienamente a regime, cosa deve fare il nostro sodalizio per accedere al Terzo Settore e specificamente nella sezione APS?

L’associazione che, prima della entrata a regime del RUNTS, ottenga già l’iscrizione nei Registri della Promozione Sociale , avrà il beneficio di migrare automaticamente da questi ultimi nel RUNTS, allorquando tale strumento sarà definitivamente pronto. In pratica il riconoscimento APS con le “vecchie regole”, garantisce uno “scivolo” per accedere più rapidamente al RUNTS rispetto alla procedura di iscrizione diretta. A tal fine, l’associazione affiliata al CSI potrà valutare di iscriversi autonomamente nei registri regionali oppure in quello nazionale: in quest’ultimo caso tramite la procedura di Riconoscimento Automatico assistita dal CSI Presidenza Nazionale

41. Cosa si intende esattamente per riconoscimento automatico APS? E’ sufficiente che l’associazione sia affiliata al CSI per ottenere tale beneficio?

Si tratta di un procedimento già previsto dalla vecchia legge 383 del 2000: più che “automatico” sarebbe opportuno definirlo “semplificato” . Infatti, non è sufficiente la sola affiliazione CSI per ottenerlo, ma è necessario anche far domanda di certificazione dello statuto. Se lo statuto del sodalizio ha i requisiti per essere certificato, il CSI trasmette gli atti al competente Ministero delle Politiche Sociali che provvede a sua volta a perfezionare l’iscrizione nel registro con proprio decreto Direttoriale. 

42. Quali sono i tempi medi per ottenere il riconoscimento con l’assistenza del CSI?

Come evidenziato nella precedente FAQ, la domanda di riconoscimento automatico si perfeziona in due tempi: 1) certificazione dello statuto da parte del CSI, in genere assai celere, ma che può comportare la necessità di adeguamenti statutari da parte dell’associazione. Quindi la tempistica dipende anche dalla rapidità con qui quest’ultima provvede alle rettifiche statutarie, ove necessarie, e all’inoltro del nuovo statuto registrato. Terminata con successo la fase di certificazione, la pratica viene trasmessa al Ministero che provvede all’emanazione del decreto di riconoscimento nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento

43. Il termine di 60 giorni è previsto per tutte le associazioni che si candidano a diventare APS o solo per quelle costituite da almeno un anno? Quali sono i termini per le associazioni di nuova costituzione?

Uno dei requisiti per ottenere l’iscrizione nei registri APS è quello di avere almeno un anno di vita. Quindi le associazioni che, pur avendo tutti gli altri requisiti, non sono costituite da almeno dodici mesi, dovranno attendere il compimento di tale ultima scadenza prima di perfezionare l’iscrizione nel registro. Se l’associazione ha già fatto domanda al CSI, ottenendo la certificazione dello statuto, l’istanza è momentaneamente  “congelata” e verrà riproposta al termine del dodicesimo mese

44. Quali sono i documenti che l’associazione deve trasmettere al CSI al fine di ottenere l’iscrizione automatica nel registro APS?

La Presidenza Nazionale CSI ha istituito una pagina web dedicata alle associazioni affiliate che intendano far domanda di automatico riconoscimento APS. In questo link è possibile scaricare la relativa domanda contenente tutte le istruzioni. I documenti da allegare sono:  l’atto costitutivo e l’ultimo statuto registrato; la copia del Mod. 1T attestante l’affiliazione al CSI per l’anno in corso; la copia del documento d’identità del legale rappresentante debitamente controfirmata. Nella medesima pagina web, il CSI provvede a pubblicare i decreti ministeriali di riconoscimento e la lista aggiornata delle APS 

https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=2162

45. A quale Ufficio CSI va trasmessa la domanda di automatico riconoscimento?

All’Ufficio Giuridico e Fiscale CSI, esclusivamente in modalità elettronica, scannerizzando tutti i documenti richiesti e inoltrandoli all’indirizzo di posta elettronica fiscale@csi-net.it

46. Desideriamo iscriverci nel Registro APS con l’assistenza del CSI ma temiamo che lo statuto della nostra associazione non risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs 117 del 2017? Come possiamo ottenere assistenza in merito?

Le associazioni affiliate al CSI hanno diritto ad una ampia assistenza gratuita in materia di APS e di Terzo Settore che può essere fruita semplicemente scrivendo alla mail fiscale@csi-net.it oppure telefonando al numero 06.68404574 (dalle 15.00 alle 19.00 di ogni giorno). Raccomandiamo a tutte le associazioni intenzionate ad ottenere l’iscrizione APS, di contattare l’ufficio prima di fare domanda in modo da effettuare una primaria verifica della sussistenza dei requisiti statutari. Qualora si ravvisino delle carenze statutarie, l’Ufficio Giuridico e Fiscale CSI fornirà all’associazione richiedente tutte le informazioni necessarie per provvedere all’adeguamento, in maniera celere e gratuita

47. I modelli di statuto proposti dal CSI sono adeguati alla normativa in materia APS prevista dal D.Lgs 117 del 2017?

Certamente.  Il CSI ha provveduto a redigere delle bozze di statuto per le proprie affiliate che rispondono ai requisiti  in materia e questi sono già stati utilizzati con successo ai fini dell’automatica iscrizione nel registro APS. Sul punto è necessario però un chiarimento: le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non sono obbligate ad iscriversi nei registri APS, nè nel RUNTS quando sarà operativo. Possono, tuttavia, optare per tale iscrizione se vantaggiosa per loro. Essendo una valutazione libera e volontaria, si è scelto di non inserire di default le clausole APS nei modelli statutari delle ASD che, pertanto, mantengono la conformità ai soli fini del Registro CONI . Inoltre gli statuti APS richiedono alcune specifiche (ad es, sulle materia di intervento ex art. 5 CTS, sulle relative azioni finalizzate. ecc.) che richiedono un impegno personalizzato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche del circolo richiedente. Per ricevere gratuitamente le bozze di atto costitutivo e di statuto APS è sufficiente farne richiesta scritta all’indirizzo di posta elettronica: fiscale@csi-net.it

48. Il CSI propone anche bozze di statuto e atto costitutivo per associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale (APSSD), con le quali risulti possibile iscriversi anche al registro CONI oltre che a quello APS?

Si, ed è possibile riceverli gratuitamente richiedendoli sempre all’indirizzo di posta elettronica: fiscale@csi-net.it

49. La nostra associazione ha approvato uno statuto conforme al D.Lgs 117 del 2017 in materia di promozione sociale. Abbiamo difficoltà però nel provvedere agli adempimenti di registrazione dello statuto e nella trasmissione della dichiarazione EAS. Quale aiuto può fornirci il CSI?

Su richiesta dell’associazione affiliata CSI, da inoltrarsi sempre sull’indirizzo di  posta elettronica: fiscale@csi-net.it, provvediamo ad aiutarvi gratuitamente nella compilazione di documenti come verbali di assemblea, il modello aa5/6 (richiesta o variazione di codice fiscale), modello aa7/10 (richiesta o variazione di partita iva), modello 69 per la registrazione di atti privati, f24 o f23 per il versamento dell’imposta di registro, esenzione da imposta di bollo nei casi previsti, EAS. 

50. Sappiamo che per adeguare lo statuto alle nuove norme in materia di promozione sociale c’è tempo fino al prossimo 31 ottobre. Che succede se non riusciamo ad adempiere entro tale termine?

Facciamo chiarezza sul termine del 31 ottobre: questa scadenza era originariamente fissata per il 3 agosto 2019 poi successivamente prorogata al 30 giugno 2020 e infine stabilita al 31 ottobre dall’art. 35, comma 1, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia). Essa riguarda solo la possibilità di approvare le specifiche modifiche necessarie per adeguare gli statuti con lo strumento semplificato della “assemblea ordinaria”. Senza ricorrere, cioè, all’assemblea straordinaria che prevede normalmente un quorum di presenza qualificata dei soci. In buona sostanza, trascorso il termine del 31 ottobre, si perderà tale agevolazione ma si potrà comunque provvedere  agli adeguamenti necessari,  approvandoli con l’assemblea straordinaria. Si tratta, in verità, di un beneficio assai marginale dal momento che quando si mette mano agli statuti è pressochè impossibile limitarsi alla modifica delle sole clausole di adeguamento. Essa diviene, inevitabilmente, anche un’occasione per il rinnovamento di finalità , azioni ed organizzazione. Cosa che esige il ricorso all’assemblea straordinaria in tutti i casi.

Aggiornamento del 24 maggio 2020

1) Si parla tanto di Terzo Settore. Ma quale sarebbero, in sintesi, i benefici per un circolo culturale, ricreativo o sportivo nel costituirsi o, eventualmente, trasformarsi in Ente del terzo Settore (ETS)?
Il principale vantaggio gestionale consiste nel poter svolgere – con un unico ente associativo – tutte le attività di consolidato interesse del nostro circuito (sportive, culturali, ricreative, formative, sociali, assistenziali turistiche, ecc.) beneficiando delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore che, come vedremo, sono, in molti casi, analoghe o persino più interessanti rispetto a quelle previste dalla normativa tradizionale. “Un unico soggetto al posto di tanti”, consentirà di evitare sprechi di risorse e duplicazione di adempimenti (assemblee, direttivi, bilanci, elezioni, ecc.) senza rinunciare, per questo, agli indispensabili benefici fiscali e normativi.

2) Perché non è già così? Una ASD, ad esempio, non può svolgere anche attività culturali o ricreative, oltre a quelle più propriamente sportive?
Può farlo certamente, ma rinunciando ad avvalersi, per esse, delle agevolazioni fiscali: con l’avvento del registro CONI 2.0 e la pubblicazione della circolare Agenzia delle Entrate 18 e del 2018, l’attività istituzionale agevolata delle ASD e SSD è stata ristretta alle sole discipline sportive riconosciute dal CONI nelle delibere 1568 e 1569 del 2017. Pertanto, qualsiasi attività estranea a tali discipline non potrà avvantaggiarsi dei profili di detassazione previsti dall’art. 148 c. 3 del TUIR. Nè del regime agevolato forfettario previsto dalla legge 398 del 1991, a meno che tali iniziative siano oggettivamente inquadrabili come attività “connesse”, ossia strettamente al servizio di quelle sportive istituzionali. Pertanto, la ASD che si espone nell’esplorare nuove finalità e nuovi campo di azione, rischia di dover applicare ai relativi proventi, il regime fiscale ordinario previsto per le imprese, con i relativi adempimenti contabili e dichiarativi.

3) Qualche esempio pratico? 
Un centro estivo: per le ASD i proventi derivanti dalla iscrizione dei soci/tesserati potranno essere defiscalizzati alla sola condizione che tale iniziativa sia inquadrabile come evento sportivo o formativo in una o più discipline statutarie riconosciute dal CONI. Al contrario, se il “camp” ha una finalità prevalentemente o esclusivamente ludica, motoria, ricreativa esso costituirà attività commerciale, gestibile con il ricorso al regime forfettario, solo se è dimostrabile una connessione con le finalità primarie sportive. Altrimenti, come sopra precisato, si dovrà far ricorso a modalità ordinarie di contabilità, dichiarazione e versamento delle imposte. Stessa evidenza per altre attività come la gestione del punto ristoro a fini meramente ricreativi, eventi di musica dal vivo, sagre culturali, ecc.

4) Sarebbe a dire, quindi, che la ASD non è più un modello organizzativo efficiente per le attività sportive?
No. ASD e SSD restano il modello elettivo per la gestione delle attività sportive dilettantistiche, ma solo per quelle. E’ appena il caso di rammentare che persino gli sport emergenti, ossia non codificati come disciplina riconosciuta dal CONI, sono considerati attività commerciale “non connessa” per le ASD. Alla luce della normativa vigente possiamo affermare che la ASD perde efficacia gestionale tutte le volte che la sua attività travalica i confini delle discipline riconosciute dal CONI, a prescindere da ogni ulteriore considerazione di merito sull’utilità sociale e sull’importanza collettiva degli interventi posti in essere. Ciò a causa delle possibili complicazioni contabili e fiscali innescate dallo svolgimento di attività ultronee.

5) In questo quadro così complesso, quale aiuto perviene dal Codice del Terzo Settore?
L’art. 5 del D.Lgs 117 del 2017, istitutivo della riforma, annovera, tra le attività di interesse generale che l’ETS può svolgere, a livello statutario, oltre allo sport dilettantistico nella sua accezione più generale e onnicomprensiva, anche arte e cultura, svago, didattica e formazione, lotta alla dispersione scolastica, turismo sociale, tutela del territorio, solo per fare alcuni esempi familiari al circuito CSI. Un ETS, può costituirsi, quindi, per svolgere una o più di queste materie, senza restrizioni o limiti che non siano quelle dell’assenza di finalità di lucro e della volontà di aiutare il prossimo. Il modo migliore di approcciare la riforma del Terzo Settore è leggere l’art. 5 del decreto: una finestra sulle grandi possibilità del privato sociale.

6) Sempre in tema sportivo, dunque, se un ETS elegge a materia di intervento lo sport dilettantistico non dovrà solo e necessariamente limitarsi alle discipline riconosciute dal CONI?
Assolutamente no. Il Codice del Terzo Settore, a differenza della normativa sul Registro CONI, lascia libero l’ETS di interpretare lo sport come materia in movimento. Come evoluzione di discipline tradizionali e creazione di nuove discipline o sport emergenti. La coabitazione statutaria tra sport, cultura, divertimento, prevista dall’art. 5, consente di abbattere lo steccato tra gioco e competizione, lasciando spazio anche a nuove modalità di gara o performance come quelle esprimibili a distanza, con l’ausilio di dispositivi elettronici o nella forma del videogame. Solo per fare alcuni esempi.

7) Continuiamo con gli esempi. In cosa si differenzia la gestione di un punto ristoro per un ETS rispetto a quella di una ASD?
Certamente nelle finalità di base che ne giustificano l’apertura e la gestione. Nella ASD esso deve porsi al “servizio” pressoché esclusivo dell’attività sportiva in un rapporto che potremmo definire “ancillare”. Nel senso che il baretto associativo deve collocarsi negli immediati pressi degli impianti sportivi e fare servizio, in buona sostanza, durante gare ed allenamenti. Un utilizzo ulteriore rispetto a queste regole di ingaggio, rischia di precipitare la ASD nella gestione commerciale “pura “di cui si è parlato nelle FAQ precedenti. In un ETS che contempli più finalità di cui all’art. 5 del decreto, il barettoservirà, invece, ciascuno di tali scopi, conformandosi ad essi. Pertanto la somministrazione sarà possibile anche durante eventi artistici, culturali, di promozione del territorio, a servizio del turismo sociale o delle attività educative e formative. Sul piano sanitario ed amministrativo, invece nessuna differenza. L’accesso sarà sempre riservato ai soli tesserati dell’ente nazionale di appartenenza.

8) Ma l’ampiezza delle materie e il moltiplicarsi delle possibilità non rischiano di spalancare ulteriormente le porte del privato sociale a opportunisti ed evasori?
E’ un rischio immanente ad ogni attività potenzialmente destinataria di benefici fiscali. Tuttavia sarebbe un errore grossolano pensare che il Terzo Settore costituisca un fortino sguarnito di difesa nei confronti di evasori ed elusori. Tralasciando al momento il tema dei controlli, va osservato, infatti che lo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 è ammesso solo a condizione che sia:
a) privo di finalità di lucro, basato prevalentemente sul volontariato;
b) esercitato secondo le modalità di partecipazione democratica previste dal CTS;
c) vincolato al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Soprattutto l’ultimo punto costituisce una novità di rilievo, poiché impone una valenza sociale all’operato degli ETS che può essere in vari modi verificata e misurata attraverso indicatori di impatto e che avvicina gli ETS alle ONLUS del precedente sistema normativo.

9) In concreto: che significa svolgere una attività di tipo culturale o sportivo secondo “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”?
Significa che esse sono al servizio reale e tangibile della collettività di riferimento dell’associazione (la città, il borgo, il quartiere, la comunità parrocchiale, ecc.) anche oltre e al di là del rapporto associativo che collega il sodalizio ai suoi soli iscritti. L’ETS è concepito, dal D.Lgs 117, come una longa manus privata nel mondo dei bisogni e dei servizi collettivi: a fianco dello stato e degli altri enti territoriali. L’utilità sociale si misura in termini di concreto ausilio alla soluzione di questi problemi, non tanto e non solo con riferimento a chi può permettersi un consumo personale, a proprie spese, di sport, arte, cultura, divertimento, poiché un approccio di questo tipo è caratteristico del mercato. L’attenzione, invece, va rivolta a tutte le categorie che condividono qualche forma di disagio: fisico, mentale ma anche economico. Con un approccio volto a superare le differenze che, nei fatti, discriminano le singole persone e i gruppi, impedendo a taluni l’accesso a beni e servizi meritevoli.

10) Lo statuto degli ETS deve rispecchiare tale approccio?
Si, per gli ETS sono previsti, come per tutte le associazioni degli “statuti tipo”. Tuttavia questi non potranno essere compilati solo con riferimento ai pochi dati essenziali del sodalizio, come spesso si fa per altre tipologie di associazione. Il registro unico del Terzo Settore, richiede che l’ETS candidato al riconoscimento, espliciti e specifichi, materia per materia, le finalità perseguite, le attività concretamente deputate e le modalità di gestione delle stesse, con riferimento effettivo alla vocazione sociale e di utilità collettiva.

11) Ancora una volta chiediamo qualche esempio di pratica applicazione
Si pensi alle attività di recupero scolastico. Un bambino che – proveniente da famiglia in difficoltà economica – ne avesse necessità, dovrebbe poter ottenere dall’ETS un servizio di qualità a tariffe inferiori a quelle di mercato. Altrimenti non avremmo bisogno della promozione sociale. Altro caso: in un piccolo borgo soggetto a fenomeni di progressivo spopolamento e invecchiamento, la nascita di un centro culturale con annesso baretto associativo, locali per la musica dal vivo e altre manifestazioni può fare la differenza. Non è la stessa cosa se il sodalizio ubica le proprie attività nel centro storico di una città ad alto reddito pro-capite, ricco di offerte culturali e di svago. Sono solo esempi per chiarire cosa significa svolgere un’attività secondo modelli di utilità sociale, solidarietà, coscienza civica.

12) Il Codice del Terzo Settore annovera molti modelli organizzativi al suo interno: fondazioni, associazioni, cooperazione, volontariato, promozione sociale. Quale schema si adatta meglio alla vocazione e alle esigenze del circuito associativo CSI?
E’ questo un punto su cui esiste un fondamentale accordo tra esperti e base associativa: il modello preferibile – alternativo a quello delle ASD , che resta lo schema di elezione per il comparto sportivo – è quello delle associazioni di promozione sociale (APS). Il CTS le definisce come associazioni che svolgono attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati. Come vedremo successivamente, la struttura dei benefici fiscali e normativi concessi a questa tipologia di enti è molto vantaggiosa e per vari aspetti già familiare alle associazioni sportive e culturali.

13) Perché nelle APS è posta così enfasi sull’apporto volontario degli associati?
Perché il perseguimento di finalità sociali e solidaristiche necessita di un approccio donativo: non sarebbe possibile praticare tariffe realmente inclusive per i servizi istituzionali delle APS se tutte le risorse coinvolte venissero pagate. Ciò non significa che le APS non possano avvalersi di personale dipendente o lavoratori autonomi ma ci sono dei limiti: il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati. Così se abbiamo 10 volontari potremo occupare anche 5 tra dipendenti e autonomi pagati. Oppure se abbiamo 200 soci soci, impiegarne 10.

14) In sintesi, quali sono gli step necessari per costituire una APS ?
– già in sede di costituzione, essa deve avere una base sociale composta da non meno di sette soci persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale. Tali limiti debbono essere rispettati anche successivamente, durante la vita del sodalizio;
– la APS può ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale affiliate;
– L’APS può costituirsi a mezzo di atto costitutivo e statuto registrato presso l’Ade, scrittura privata autenticata o per atto pubblico notarile. Non è ammessa la costituzione di fatto o tramite atti non registrati. Atto costitutivo e statuto debbono essere conformi alle disposizioni previste, per tutti gli ETS, dal D.Lgs 117 del 2017;
– dopo la costituzione, per accedere allo status di APS, il sodalizio deve iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) che, tuttavia, al momento non è ancora stato definitivamente istituito;
– in attesa dell’istituzione del RUNTS, le neonate associazioni di promozione sociale possono, però, affiliarsi al CSI e far domanda di riconoscimento automatico come APS ai sensi della legge 383 del 2000. Allorquando verrà attivato il RUNTS, le associazioni riconosciute dal CSI trasmigreranno automaticamente nel nuovo registro nazionale;
– in alternativa esse possono chiedere il riconoscimento come APS nella Regione di appartenenza, con un iter tuttavia, più complesso rispetto a quello c.d. “ automatico” previsto in caso di affiliazione ad una APS nazionale come il CSI
– solo successivamente all’iscrizione nel RUNTS, le APS potranno beneficiare delle principali agevolazioni fiscali e normative previste dal Codice del Terzo Settore.

15) E quali, invece, per trasformare una associazione già esistente in una APS?
Rispetto al programma esposto nella precedente FAQ, non è necessaria, ovviamente, la costituzione perché l’ente associativo già esiste. Occorrerà in ogni caso rispettare il limite di almeno 7 soci persone fisiche o 3 APS associate. Il sodalizio dovrà approvare in assemblea straordinaria uno statuto conforme e registrarlo presso l’Ade. Come al punto precedente, seguono: affiliazione al CSI, riconoscimento automatico e trasmigrazione automatica nel RUNTS.

16) Una associazione già iscritta, in tempi passati, nel registro APS, e che desidera trasmigrare, a tempo debito, nel RUNTS, cosa deve fare?
Deve solo adeguare, se necessario, il proprio statuto alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs 117 del 2017. Essendo già nel registro APS, trasmigrerà, infatti, nel RUNTS quando quest’ultimo sarà attivo.

17) Quanto tempo occorre al CSI per effettuare il riconoscimento automatico di una propria APS affiliata?
I tempi cambiano a seconda che si tratti di una associazione di nuova costituzione oppure di una già esistente. In ambedue i casi il CSI svolge celermente il compito assegnatogli in base alla vecchia legge 383 del 2000, ovvero certificare la rispondenza dello statuto alle norme in materia (o, in caso contrario, indicare all’associazione le specifiche modifiche da apportare a tal fine). Dopo la certificazione, spetta al Ministero del Lavoro, invece, provvedere, con proprio decreto direttoriale all’iscrizione del circolo nel registro APS. E qui sussistono due distinte tempistiche:
a) per le associazioni già costituite, occorrono da un minimo di 30 a un massimo di 60 giorni. Decorrenti da quando il CSI trasmette al Ministero la lista delle APS da iscrivere a registro;
b) per le associazioni di nuova costituzione occorre, invece, un anno. Perché il diritto all’iscrizione nel registro APS sorge trascorsi almeno dodici mesi dalla costituzione del sodalizio.

18) Perché affrettarsi negli adeguamenti se il RUNTS non è stato nemmeno istituito? Da quando decorrono i benefici previsti dal CTS e quale è il regime nel frattempo applicabile all’associazione?
Questa è una domanda molto importante che esige una risposta più articolata: tranne alcune agevolazioni (esenzioni imposta di bollo e registro, ad esempio) che sono già applicabili alle “vecchie” APS, iscritte nei registri nazionale e regionali, la maggior parte dei benefici sarà accordato alle “nuove” APS e, in genere, a tutti gli ETS, dopo l’iscrizione nel RUNTS. In particolare, i nuovi regimi fiscali, di cui parleremo più oltre, divengono applicabili nell’anno successivo di imposta a quello di iscrizione nel RUNTS. Pertanto, se l’iscrizione dell’associazione nel RUNTS avviene nel 2021, i relativi benefici saranno godibili a decorrere dall’anno di imposta 2022. Stesso dicasi per gli adempimenti specifici previsti dal CTS. Nel frattempo, le associazioni che si sono candidate all’iscrizione nel RUNTS, continuano semplicemente ad applicare la tradizionale normativa fiscale: la detassazione dei corrispettivi istituzionali ex art. 148 c. 3 del TUIR e il regime forfettario legge 398 del 1991, se gestiscono anche attività commerciali. Questo odierno è dunque un “buon momento” non per affrettarsi ma, piuttosto, per curare, con calma, gli adempimenti di costituzione o di adeguamento degli statuti al nuovo regime APS. 

19) Dopo la istituzione del RUNTS, i circoli culturali e le ASD che non si adegueranno alle norme imposte dal CTS, potranno continuare a beneficiare delle tradizionali agevolazioni fiscali?
Le ASD iscritte nel registro del CONI, si. I circoli e le associazioni culturali no: per questi ultimi l’adesione al Terzo Settore è, nei fatti, una via a senso unico. Esse non potranno più beneficiare dell’art 148. c. 3 del TUIR né della legge 398 per la gestione delle attività commerciali e l’unico percorso per recuperare benefici similari è proprio l’iscrizione nel RUNTS in qualità di APS.

20) Se a seguito della istituzione del RUNTS, un’associazione può provvedere da sola ad iscriversi nel RUNTS, in cosa consisterebbe il beneficio di iscriversi al CSI?
Nell’intanto, il beneficio è quello di avvalersi del riconoscimento automatico come APS, ai sensi della vecchia normativa l. 383 del 2000, che consentirà all’associazione di trasmigrare automaticamente nel RUNTS allorquando esso sarà costituito. Il CSI, inoltre, fornisce già adesso e fornirà sempre alle APS proprie affiliate la consulenza giuridico-fiscale gratuita per la gestione dei sodalizi, la necessaria copertura assicurativa per i soci e per i volontari, in conformità a quanto richiesto dal CTS e i programmi di attività sociale, culturale, sportiva, ricreativa rispondenti ai criteri di utilità sociale e solidarietà in linea con i principi della Riforma.

21) Alcuni enti nazionali sostengono che tramite la loro affiliazione, le associazioni possono iscriversi nel RUNTS senza fare alcunché. Corrisponde al vero?
No. Gli enti che sono APS nazionali come il CSI, possono, al più, offrire alle proprie associate ciò che già offre il CSI ma non oltre. Gli adeguamenti statutari al CTS, ad esempio, ove necessari sono a carico dell’associazione richiedente. Pertanto, se quest’ultima non ottempera, non potrà iscriversi nel RUNTS o ne sarà successivamente estromessa. Non corrisponde assolutamente al vero che sia sufficiente essere affiliati a una qualsiasi APS nazionale per ottenere, a cascata, l’iscrizione nel RUNTS. 

22) Una ASD può iscriversi sia nel registro CONI che nel RUNTS, in qualità di APS?
Questa domanda è stata oggetto di ampio dibattito negli ultimi due anni. Studiosi della materia, come il prof. Fici dell’Università di Bologna, hanno risposto positivamente al quesito sulla base di una semplice ed efficace considerazione: la legge non esclude la doppia iscrizione ma impone una scelta netta sui regimi fiscali. Pertanto, iscrivendosi al RUNTS, una ASD perde la possibilità di applicare l’art. 148 c. 3 del TUIR e la 398/91 , ma acquista i regimi similari previsti per le APS che, a determinate condizioni, potrebbero risultare persino più vantaggiosi per il sodalizio. Il punto di vista del prof. Fici è stato inoltre confermato anche dal Prof. Sepio in occasione della diretta #SFactor organizzata dal CSI nel mese di aprile 2020. Dunque rispondiamo si, è possibile. 

23) Conviene ad una ASD iscriversi in entrambi i registri CONI e RUNTS?
A determinate condizioni conviene senz’altro. Iscrivendosi anche nel RUNTS, una ASD può ampliare la sfera delle proprie attività istituzionali, svolgendo, ad esempio, anche attività culturale, ricreativa oppure quegli sport emergenti che, allo stato attuale, non trovano riconoscimento nel registro CONI. Restando iscritta in quest’ultimo, però, la ASD potrà continuare a beneficiare anche delle specifiche agevolazioni previste per lo sport dilettantistico: ad esempio i compensi agevolati fino a 10.000 euro annui previsti dall’art. 67 c. 1 lett. m) TUIR. Ma attenzione: i benefici dell’iscrizione nel registro CONI sono sempre limitati alle discipline sportive riconosciute dal supremo ente sportivo e non si estendono mai alle attività culturali e ricreative.

24) Qualche esempio pratico potrà chiarirci le idee…
Immaginate un oratorio: una ASD impegnata da anni nell’organizzazione di corsi di calcio e nella partecipazione ai relativi campionati. Bene: il calcio è l’attività istituzionale sportiva. Se la ASD intende continuare a fruire dei compensi sportivi dilettantistici per i propri istruttori e allenatori in tale disciplina, dovrà mantenere l’iscrizione nel registro CONI. Se, però, desidera anche utilizzare la sala teatro parrocchiale affinché le “nuove promesse” possano seguire dei corsi di recitazione, mettere in scena un’opera come il Macbeth, suonare “live” la nuova musica emergente, partecipare a un Caffè Letterario gustando una bevanda e tante amenità simili… allora ecco che diventa interessante anche iscriversi nel RUNTS, come indicato nelle precedenti FAQ. Il tutto semplicemente trasformando la ASD in un ente più dotato dal punto di vista della progettualità: la APSSD: Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica.

25) Quindi non siamo costretti a scegliere tra ASD e APS: c’è anche una terza via, la APSSD?
Esatto, un modello associativo il cui statuto e la cui attività consentono di iscriversi sia nel registro CONI sia nel RUNTS, beneficiando, seppur con precisi limiti, dei vantaggi dell’una e dell’altra appartenenza.

26) Conosciamo i benefici fiscali e normativi previsti per le ASD. Cosa offre, invece, il Terzo settore?
Cominciamo con le tradizionali agevolazioni in materia di imposte dirette ed indirette. A regime, una associazione iscritta nel RUNTS – in qualità di APS – perderà l’art. 148 c. 3 del TUIR riacquistando, tuttavia, la medesima agevolazione nella forma prevista dall’art. 79 CTS: ai fini IRES per “le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m)” . Dal punto di vista IVA, invece, resta immutata la disposizione di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633 del 1972 che esclude dal tributo i corrispettivi istituzionali delle APS.

27) In buona sostanza cambia poco o nulla
Esatto. Anche se vi sono alcune differenze con l’art. 148 che meritano di essere evidenziate. Per le APS, l’art. 79 CTS prevede espressamente la parificazione tra associati e familiari conviventi che consente di includere anche i parenti del socio tra i beneficiari della defiscalizzazione. Sparisce invece la menzione relativa ai “tesserati” delle altre associazioni affiliate all’ente nazionale. Questi ultimi potranno continuare a godere del vantaggio fiscale ma solo a condizione di essere anche “associati” ad altri sodalizi e non solo meri “tesserati”.

28) E per le attività commerciali?
L’iscrizione nel RUNTS in qualità di APS, comporta la cessazione del regime forfettario legge 398 del 1991. Le APS potranno, tuttavia, beneficiare di un regime alternativo previsto dall’art. 86 del CTS. Esso prevede, che fino ad un plafond annuale massimo di 130.000 euro di ricavi, la APS calcoli l’imponibile ai fini IRES nella misura del 3% del volume di affari commerciale. Per esemplificare: se la APS ottiene un volume di ricavi commerciali di 50.000 euro, calcolerà l’imponibile nella misura del 3%, pari a 1500 euro, e su tale ammontare verserà l’IRES nella misura del 24 %, pari a 360 euro.
Rispetto alla 398 (che può vantare un meccanismo similare di calcolo con un ben più elevato limite annuale: 400.000 euro) il beneficio è, però, soprattutto sul versante iva.
Infatti il regime di cui all’art. 86 prevede la generale esclusione da IVA sui proventi, laddove la 398 esige invece il versamento del 50% del tributo, senza, peraltro, consentire alcuna detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Gli enti di promozione sociale non dovranno, quindi, scomputare l’IVA dai ricavi commerciali, e questo risulterà certamente vantaggioso in tutte le prestazioni e cessione rivolte a privati cittadini, istituzioni ed enti pubblici ed altre associazioni. Per i soggetti, cioè, che non detraggono l’iva. Ad esempio, se un istituto scolastico pubblico commissiona ad una APS un servizio di istruzione sportiva dell’ammontare annuale di 50.000 euro (per restare nell’esempio numerico poc’anzi delineato) l’associazione di promozione sociale incasserà, al netto dell’IRES, 49.640 euro. Una ASD in regime 398, al contrario, dovrebbe prima scomputare l’IVA 22% sul corrispettivo (pari a circa 9.016 euro) per versarne poi il 50% all’erario (con una riduzione secca di 4508 euro circa. 

29) Vi sono altre agevolazioni fiscali di rilievo a beneficio delle APS iscritte nel RUNTS?
Ve ne sono molte in più rispetto a quelle di cui può beneficiare una ASD iscritta nel registro CONI, ma anche altre similari che si sovrappongono. Le APS, come le ASD, si avvalgono della generale esenzione da imposta di bollo. Ma le prime, diversamente dalle seconde, possono fruire anche dell’esenzione da imposta di registro qualora debbano adeguare gli statuti a modifiche o integrazioni normative. Il che vuol dire, in buona sostanza, poter adeguare lo statuto a costo zero, se necessario. La APS potrà beneficiare dell’esenzione da IMU sull’immobile di proprietà destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali.
Il beneficio differenziale tra i due sistemi è ancor più evidente se si guarda al versante delle erogazioni liberali. Quelle, in denaro o in natura, in favore delle APS sono detraibili dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per il 30% fino ad un importo non 
superiore a 30.000€ per ciascun periodo d’imposta. Ovvero sono deducibili dal reddito netto complessivo di persone fisiche, enti e società nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Una norma agevolativa di questa portata non esiste per le ASD. A meno che esse non optino per l’iscrizione nel RUNTS, ovviamente.

30) In cosa consistono le agevolazioni normative (a carattere non fiscale) per le APS?
Si tratta di un complesso di norme che il CTS ha incluso allo scopo di non limitare i vantaggi differenziali della promozione sociale alla sola “leva” tributaria. Va rammentato, infatti, che nella visione complessiva del Legislatore, gli ETS – e dunque anche le APS – sono il braccio destro della politica dei servizi sociali. Di qui la necessità di non ridurre il tutto a una mera faccenda di tasse, per quanto importanti esse siano. Pertanto, gli enti di promozione sociale iscritti al RUNTS, potranno acquisire automaticamente la personalità giuridica, previa assistenza di un notaio e con un patrimonio minimo di 15.000 euro. Potranno accreditarsi con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento in convenzione di attività o servizi sociali di interesse generale. Ed ancora, partecipare alle iniziative promosse da Stato, Regioni e Province autonome per accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. Il tutto avvalendosi dell’apporto prevalente dei volontari che nel sistema delle APS non corrisponde solo ad una mera eventualità gestionale, ma anzi ne costituisce l’asse portante anche sotto il profilo della legittima costituzione e funzionamento.

31) La legge 383 del 2000 prevedeva la possibilità per le APS di svolgere le proprie attività in immobili dotati delle più diverse destinazioni d’uso. Cosa dice in proposito il CTS?
Per le nuove APS è prevista la possibilità di svolgere le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, in immobili dotati di tutte le destinazioni d’uso omogenee previste del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Beneficio quindi confermato.

32) Le APS possono ottenere beni mobili ed immobili in comodato dalle Pubbliche Amministrazioni?
Si, il CTS prevede espressamente che lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli ETS, incluse le APS, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, per una durata massima di trent’anni. A carico della APS l’onere di manutenzione dei beni concessi.

33) Fin qui i benefici. Ma ci sono anche adempimenti e regole burocratiche da rispettare. Secondo molti esperti la gestione di una APS è decisamente più complicata rispetto a quella di una ASD o di un circolo culturale.
La sensazione che una APS sia sempre più difficile o costosa da gestire rispetto ad altri modelli associativi è erronea e corrisponde ad una generalizzazione priva di fondamento. Il CTS, infatti, è stato progettato in modo da imporre oneri crescenti di gestione e amministrazione, in rapporto alla scala dell’ente iscritto. Più grande è l’associazione, maggiori sono le risorse umane e finanziarie impegnate e più grande sarà l’impegno amministrativo richiesto. Tutto ciò appare naturale e comprensibile e vale in ogni settore economico. La domanda è se per le APS di ridotta entità sussistano agevolazioni contabili e amministrative compatibili con le limitate risorse del sodalizio. E a questa domanda possiamo rispondere affermativamente.

34) Pertanto, quali esoneri e riduzioni sono previste per le piccole APS?
– L’art. 13 del CTS prevede che gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redarre il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Un rendiconto, dunque, non ancorato al principio di competenza e senza l’obbligo di esporre i dati relativi alle attività e passività nella forma dello stato patrimoniale. In concreto significa che le piccole APS (in realtà nemmeno tanto piccole) potranno redigere il bilancio con le stesse modalità contabili previste per le ASD o i circoli culturali
– L’art. 30 del CTS stabilisce la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sostanzialmente uno o più consulenti abilitati alla verifica continua del legittimo operato dell’ente) solo quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unita’.
A norma dell’art 30 del CTS, già citato, l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, subentra solo quando risultano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 Euro; b) totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, ecc.): 2.200.000 Euro.
Pertanto, una APS che mantenga le proprie entrate annuali al di sotto dei 220.000 euro, conserva una gestione amministrativa agevole complessivamente paragonabile a quella di una ASD delle medesime dimensioni.

35) A giudicare dalle risposte fin qui fornite, sembrerebbe che a tutte le ASD convenga sempre e comunque iscriversi anche nel RUNTS. E’ vero?
No. Perché il regime fiscale e normativo delle ASD e SSD fornisce un ampio ventaglio di agevolazioni per tutti i sodalizi il cui impegno statutario consista prevalentemente o esclusivamente nella promozione delle discipline sportive riconosciute dal CONI. Il punto è che per molti sodalizi, queste discipline non sono l’unica ragione associativa. L’ombrello del CONI non copre, ad esempio, i gruppi che promuovono le discipline sportive emergenti, né quelli che perseguono finalità di taglio più ampiamente sociale all’interno delle quali lo sport è uno strumento di aggregazione e crescita, ma non l’unico.

36) E’ possibile tracciare l’identikit dell’associazione candidata all’iscrizione nel RUNTS?
Per le ASD, certamente quelle impegnate negli sport emergenti non riconosciuti dal CONI. Ma anche quelle che, oltre all’attività sportiva, si occupano quotidianamente di promuovere anche arte, cultura, assistenza, turismo sociale, recupero scolastico. Più cose svolge un sodalizio, più comoda e conveniente sarà l’entrata nel registro del Terzo Settore, in qualità di APS.
Ci sono anche alcuni aspetti di carattere più spiccatamente finanziario da considerare: una ASD che introita un volume importante di entrate commerciali “connesse” (es. da sponsorizzazioni sportive) non è avvantaggiata dal Terzo Settore, perché perderebbe la possibilità di gestire questo fatturato con la 398, il cui plafond annuale (400.000 euro) è ben più ampio di quello delle APS (130.000 euro). D’altro canto, se l’associazione ha un volume d’affari ridotto, prevalentemente rivolto a privati, associazioni, enti pubblici, il regime delle APS si rivela più vantaggioso in quanto consente alle parti di risparmiare l’imposta sul valore aggiunto. 
L’identikit ideale è quindi un’associazione di piccole o medie dimensioni, impegnata nel sociale a 360 gradi, interessata a collaborare anche con enti pubblici e amministrazioni locali, il cui volume annuale di ricavi complessivi non supera i 220.000 euro.

37) E per i circoli culturali e ricreativi? Per chi promuove arte, musica?
Come già precisato, per i circoli culturali e ricreativi – diversamente dalle ASD che possono comunque optare per restare sotto l’ala esclusiva del registro CONI – quella del Terzo Settore è una scelta quasi obbligata. Non che sia illegale gestire queste attività al di fuori del CTS, ma allorquando il registro nazionale sarà attivo, tutte le agevolazioni fiscali saranno decurtate. A meno che tali enti non si trasformino in APS.

38) Tutto chiaro in teoria. Ma nella pratica come possiamo valutare, caso per caso, la fattibilità e la convenienza dell’iscrizione? Dove reperire i modelli di statuto e le altre informazioni necessarie?
Da oltre venti anni, il CSI mette a disposizione gratuitamente l’esperienza dei propri uffici ai circoli e alle associazioni affiliate. Potete valutare conformità e convenienza di ogni opzione discutendone liberamente insieme ai nostri esperti. Che vi forniranno un kit completo della modulistica necessaria, sino al completamento di tutto l’iter di riconoscimento.

Link: https://www.forumterzosettore.it/

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