Con il Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, il Governo ha approvato le misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto.
In sintesi le principali misure destinate al settore sportivo:
- Indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 10, comma 10): vengono stanziati 350 milioni di euro in favore dei lavoratori sportivi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati. La misura è stata rimodulata in modo da prevedere un contributo forfettario basato sul reddito da lavoro sportivo, percepito nell’anno 2019, dichiarato a Sport e Salute dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica. Sono previsti i seguenti scaglioni:
- € 3.600 se i compensi da lavoro sportivo relativi all’anno fiscale 2019 superano i 10.000 € annui;
- € 2.400 se i compensi sono compresi tra i 4.000 ed i 10.000 euro annui;
- € 1.200 se i compensi sono inferiori a € 4.000 annui.
L’indennità è erogata da Sport e Salute. Il numero stimato di beneficiari è circa 190 mila persone.
- Misure di sostegno ai lavoratori della montagna (art. 2): presso il Ministero dell’economia e delle finanze viene istituito un fondo di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in favore dei soggetti economici operanti negli sport invernali in montagna. In particolare, una percentuale non inferiore al 70% del finanziamento è destinata ai comuni montani che, nell’anno 2019, abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019. La restante percentuale è distribuita agli altri comuni dei medesimi comprensori sciistici, ai maestri di sci iscritti agli albi e alle scuole di sci.
- Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art.1): il decreto stanzia oltre 11 miliardi di euro per l’introduzione di una serie di misure a sostegno degli operatori economici (imprese, artigiani o professionisti) titolari di partita iva con un fatturato inferiore ai 10 milioni che abbaino avuto perdite a causa dell’epidemia, nel secondo periodo di imposta antecedente l’entrata in vigore del Decreto-Legge. Viene superato il sistema dei codici Ateco precedentemente utilizzato. La quantificazione degli indennizzi avviene mediante comparazione del fatturato o dei corrispettivi medi dell’anno 2020 con quelli del 2019; il contributo viene quantificato su una percentuale della differenza tra i due periodi e calcolato a seconda del volume dei ricavi o compensi, privilegiando i soggetti più “piccoli”. Di questa misura potranno beneficiare gli operatori economici del settore sportivo, quali palestre o piscine costituite in forma societaria, o lavoratori sportivi titolari di partita iva. L’Agenzia delle entrate è l’ente a cui è affidata l’erogazione dei contributi a fondo perduto.
- Alle misure specificamente indirizzate al mondo dello sport e agli operatori ad esso collegati, sono pertanto destinati circa 1 miliardo di euro. A queste vanno ad aggiungersi le somme destinate alla misura in favore dei titolari di partita Iva, operatori dello sport inclusi, e quelle destinate ad altre misure generali, come quelle previste per la riduzione delle bollette elettriche non ad uso domestico.
L’art. 30 del decreto-legge prevede infine la modifica della decorrenza delle misure previste dai decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 di riforma dello sport.