Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Governo ha suddiviso le regioni in quattro aree di rischio (bianca, gialla, arancione e rossa), con restrizioni crescenti.
Ad essere utilizzati sono i 21 indicatori identificati dal Ministero della Salute per monitorare i dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di prevenzione Covid-19 messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità.
Resta in vigore, il divieto di spostamento tra le 22:00 e le 5:00 tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute in tutte le zone, ad eccezione della zona bianca.
VAI ALLA PAGINA DELLE FAQ AL DPCM
Si premette che il Decreto-legge del 13 marzo 2021 prevede che dal 15 marzo al 2 aprile ed il 6 aprile 2021, nelle zone cd. gialle si applicano le misure stabilite per le zone cd. arancioni.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Ferme restando le previsioni limitate al periodo dal 15 marzo al 6 aprile, le misure per lo sport nelle aree di rischio possono essere così sintetizzate.
Nelle Regioni a rischio basso (zona bianca) cessano di applicarsi le sospensioni ed i divieti di esercizio previsti dal Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
È possibile quindi, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, riprendere le attività sportive nei luoghi indicati dall’art. 17, comma 2, ed in particolare in palestre e piscine ed è possibile riprendere l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale, sospese dall’art. 17, comma 3 per le zone gialle, arancioni e rosse.
Sarà però necessario applicare le misure anti-contagio previste dal citato DPCM, nonché i protocolli e le linee guida concernenti il settore di riferimento o settori analoghi.
Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.
Le palestre e le piscine che in base all’art. 7 del DPCM 2 marzo 2021intendono riaprire a seguito della cessata applicazione delle misure presenti al Capo III del DPCM, dovranno rispettare tutte le indicazioni presenti nel nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” del Dipartimento per lo sport.
Per quanto riguarda le Regioni a rischio medio (zona gialla) sono sospese le attività di palestre e piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Lo svolgimento dell’attività sportiva consentita è limitato dalle 5 alle 22 e resta interdetto l’utilizzo degli spogliatoi dei centri e circoli sportivi nei quali è consentito proseguire attività sportiva individuale all’aperto.
È consentito svolgere l’attività sportiva e motoria presso aree attrezzate e parchi pubblici all’aperto, e nei centri e circoli sportivi all’aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento. Restano sospese le attività di palestre e piscine.
Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto.
Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli.
A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma nell’ambito della medesima regione.
Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione) sono valide le disposizioni di cui sopra ad eccezione del fatto che, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, dalle 5 alle 22, è possibile recarsi in un altro Comune della medesima regione per fare attività sportive o motorie non disponibili nel proprio comune e comunque consentite dalla norma, da svolgere in forma individuale, all’aperto, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali e con il divieto di assembramento.
L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, all’interno del proprio comune.
Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che vengono chiusi.
Sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti agli eventi e alle competizioni di preminente interesse nazionale consentite dalla norma, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli.
Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente link.